Competenza successioni transfrontaliere: vacanze e cittadinanza del de cuius non bastano a fondare la residenza abituale ai sensi del Reg. EU 650/2012
Sui casi di successione internazionale verificati dopo l’entrata in vigore del Reg. Europeo 650/2012 ai sensi dell’art. 4 del citato regolamento, sono competenti gli organi giurisdizionali (quindi Tribunali e Notai) del Paese in cui il de cuius aveva la residenza abituale.
La residenza abituale va intesa come luogo in cui si trova con carattere di stabilità il centro permanente e abituale degli interessi e delle relazioni di una persona, sulla base di una valutazione sostanziale e non meramente formale e anagrafica
Nulla questio quindi se il de cuius risiedeva formalmente e viveva solo nello stesso paese.
Problemi di interpretazione si pongono invece se il de cuius risiedeva formalmente in uno Paese europeo, ma contemporaneamente si recava o viveva anche in un altro Paese.
Sul punto è intervenuta di recente una sentenza del Tribunale di Lecco (sent. 09/01/2024) la quale sulla base di determinati indici ha confermato la residenza abituale del de cuius in Portogallo, Paese in cui lo stesso percepiva la pensione in tale paese, vi abitava con la moglie, vi si curava e pagava le imposte.
E pertanto secondo i Giudici risultava irrilevante il fatto che il de cuius rientrasse periodicamente in Italia, fosse cittadino italiano e in Italia avesse parenti e amici.