Tribunale competente in caso di contrasto tra contratto principale e condizioni generali
Nei contratti internazionali in caso di contrasto tra contratto principale e condizioni generali, di regola prevale il contratto principale.
In questo articolo illustreremo un caso particolarmente significativo in tema di rapporti commerciali Italia-Germania. Abbiamo infatti assistito con successo un’impresa tedesca che era stata citata in Italia sulla base di un contratto di appalto.
LA QUESTIONE
Il contratto principale prevedeva un rinvio alle condizioni generali, le quali a loro volta, stabilivano la giurisdizione del giudice italiano per le controversie future ed eventuali.
Tuttavia, le parti al momento della sottoscrizione del contratto principale avevano cancellato la clausola di rinvio, segno di non volere il rinvio alle condizioni generali. Quindi, tolte le condizioni generali, il foro competente sarebbe stato quello del giudice tedesco. Pertanto, abbiamo eccepito la carenza di giurisdizione del giudice italiano.
Controparte si opponeva sostenendo che le condizioni generali erano state firmate dopo il contratto principale, segno che le parti avessero cambiato idea.
COSA DICE LA GIURISPRUDENZA
Abbiamo fatto notare, conformemente alla giurisprudenza europea, che le parti stabiliscono la regola dei loro rapporti solo nel contratto principale, poiché questo viene discusso e scritto da entrambe le parti. Le condizioni generali invece, erano state redatte da una sola delle parti su un formulario poi trasmesso all’atra parte per la firma.
Pertanto, era chiaro che solo il contratto principale conteneva la vera intenzione delle parti.
Pertanto, nei rapporti internazionali, in caso di contrasto tra contratto principale e condizioni generali, prevale sempre il contratto principale.
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE
Il giudice di primo grado accoglieva la nostra tesi, precisando che se le parti avessero cambiato idea, siglando delle condizioni generali in un momento successivo, avrebbero dovuto a quel punto correggere il contratto principale.
Controparte faceva appello contro questa decisione, ma il giudice del secondo grado riconfermava la prima sentenza e per chiudere definitivamente il caso accoglieva un altro motivo che avevamo proposto.
Precisava infatti che la clausola di scelta del foro contenuta nelle condizioni generali deve essere sottoscritta separatamente e non può essere contenuta in un blocco di diverse clausole raggruppate tutte insieme.
La sottoscrizione in blocco di varie clausole non garantisce infatti che una parte del contratto abbia prestato la dovuta attenzione a clausole restrittive, come quella di scelta del tribunale competente. Pertanto, anche per tale motivo, non si formò valido consenso sulla scelta del foro competente.