Cannabis coltivata in casa quando è legale: storica sentenza della Cassazione
Con la nuovissima pronuncia a Sezioni Unite del 19 dicembre 2019, la Cassazione stabilisce che la coltivazione di cannabis in casa– se di minime dimensioni – e se destinata esclusivamente all’uso personale – non è reato.
La ratio della pronuncia
Con la sentenza in commento finalmente uno spiraglio nel senso della non punibilità per chi coltiva poche piante, con
rudimentali mezzi e per uso esclusivamente personale.
(a tal proposito, pare tuttavia opportuno anche richiamare la sent. n. 5254/16 con la quale la Corte di Cassazione si era
già pronunciata nel senso dell’assenza di reato per l’imputato sorpreso a coltivare due piante).
Una pronuncia attesa, viene da dire, se si considera che ad oggi il legislatore, leggi il parlamento, non era stato in grado di
recepire le istanze di cambiamento della società ed introdurre la legalizzazione della cannabis,
almeno limitatamente alle rudimentali coltivazioni domestiche ad uso personale, con la conseguenza che anche chi aveva
poche piante nell’armadio, destinate al consumo in proprio, poteva essere condannato, al pari di uno spacciatore, il quale
invece trae profitto dalla vendita dello stupefacente.
Cosa dice la legge e il precedente orientamento giurisprudenziale
Secondo il precedente orientamento, la coltivazione di marijuana era invece punibile anche solo se le piante erano idonee a
produrre la sostanza per il consumo.
Non rilevava quindi la quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza dell’accertamento, ma bensì solo la
conformità delle piante al tipo botanico vietato e la loro attitudine a giungere a maturazione e a produrre la sostanza
stupefacente utilizzabile per il consumo. (Si veda sul punto la sentenza della Cassazione 3037/2016).
Ed infatti, ai sensi di legge (Art. 73, comma 1, Dpr 309/1990) la coltivazione della cannabis è reato, anche se la
coltivazione è finalizzata all’uso personale.
Così recita infatti la normativa richiamata:
“Chiunque………… coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce,
commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze
stupefacenti o psicotrope………………. è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro
260.000“.
Conseguenze della nuova pronuncia
In attesa di leggere le motivazioni della sentenza, possiamo anticipare che in futuro, sulla base della pronuncia in
oggetto, vi sarà la possibilità di sottrarre – se sussistono tutti i presupposti – le coltivazioni domestiche all’applicazione
del generale divieto affermatosi in materia, secondo il quale se la pianta appartiene al tipo vietato ed è in grado di
produrre sostanza stupefacente la sua coltivazione è vietata.
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